martedì 6 novembre 2012

Assunzioni agevolate: nuovi incentivi per la trasformazione e l'incremento occupazionale giovanile


Sono stati previsti recentemente nuovi incentivi per la stabilizzazione o l’assunzione a termine di uomini fino ai 29 anni e donne di qualsiasi età. L’assunzione o le stabilizzazione devono avvenire nel periodo 17 ottobre 2012 - 31 marzo 2013.
L’accesso agli incentivi è escluso se il datore di lavoro effettua l’assunzione o la stabilizzazione in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore con contratto a tempo indeterminato licenziato o cessato da rapporto a termine. Presso la stessa unità produttiva, nella quale siano in atto sospensione del lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la stabilizzazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse di quelle dei lavoratori sospesi.
La fruizione degli incentivi e subordinata alla regolarità contributiva (DURC), al rispetto delle norma in materia di igiene e sicurezza  e all’osservazione dei CCNL.
STABILIZZAZIONE - Possono essere oggetto di stabilizzazione a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in essere o cessati da non più di sei mesi.
Il nuovo contratto a tempo indeterminato può anche essere a tempo parziale, purché l’orario di lavoro non sia inferiore alla meta di quello normale di lavoro (art.3 Dlgs. 66/2003). L’incentivo , in caso di stabilizzazione di questi tipi di contratti e con questa tipologia (tempo indterminato), è pari a € 12.000, spetta nei limiti delle risorse stanziate e per un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro.

ASSUNZIONE A TERMINE - Il nuovo contratto a termine, con incremento della base occupazionale, deve prevedere un orario pari a quello normale di lavoro (art.3 D.Lgs. 66/2003).

L’incentivo, la cui misura varia a seconda della durata del contratto (come indicato in tabella), spetta nei limiti delle risorse stanziate e per un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro.

Nessun commento:

Posta un commento