mercoledì 18 settembre 2013

Decreto del fare: pubblicazione della legge di conversione

Ecco un riepilogo delle principali disposizioni di nostro diretto interesse, come risultano nel provvedimento definitivo. E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, (suppl. Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cosiddetto Decreto del “fare”). 
             
Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 2) – La norma prevede che le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, possano accedere a finanziamenti a tasso agevolato con contributo in conto interessi per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. E’ stata stabilita l'estensione dell'agevolazione anche agli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. I finanziamenti potranno essere concessi da banche ed intermediari finanziari purché garantiti da banche, che aderiranno ad una o più convenzioni che dovranno essere stipulate tra Ministero dello sviluppo economico, s entito il Ministero dell'economia e delle finanze, ABI e Cassa depositi e prestiti S.p.A.
 
Offerta di connessioni internet e wifi al pubblico (art. 10) –  E’ possibile offrire liberamente connessioni internet e wifi al pubblico, se tali servizi non costituiscono l'attività commerciale prevalente dell'impresa. Viene infatti chiarito che l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Inoltre, quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e l'articolo 7 del DL 144/2005.
Scompare, quindi, l’obbligo di registrare la traccia delle sessioni di navigazione.
Viene anche liberalizzato il mercato dei servizi di allacciamento dei terminali di TLC alla rete pubblica, consentendo quindi agli utenti di avvalersi di installatori presenti sul libero mercato, o di operare individualmente.
 
Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le attività prima non soggette ai controlli antincendio (art. 38) - Gli enti e i privati responsabili delle attività che prima dell’emanazione del DPR 151/2011 non erano soggette ai controlli di prevenzione incendi (ad esempio, Residenze turistico alberghiere e Campeggi - All. I D.lgs.151/2011) potranno effettuare i prescritti adempimenti antincendi entro il 7 ottobre 2014. Gli stessi soggetti sono inoltre esentati dalla presentazione dell'istanza per l’esame del progetto (art. 3 del d.lgs.151/11) qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Le disposizioni non sono applicabili agli alberghi, già soggetti ai controlli prima del DPR 151/2011, e per i quali sussiste una specifica disciplina (DM 9.4.1994, e successive disposizioni).
 
 
Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti (art. 50) – Viene abrogata la solidarietà tributaria tra appaltatore e subappaltatore (nonché la sanzione per il committente) in caso di mancati versamenti IVA da parte degli imprenditori che sottoscrivono, in qualità di esecutori, contratti di appalto o di subappalto di opere e servizi. Rimane ferma la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto. Viene cancellato il DURT, il documento unico di regolarità tributaria, introdotto in precedenza alla Camera dei Deputati. L'emendamento, approvato alla Camera, prevedeva che il certificato, rilasciato dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, fosse acquis ito dall'appaltatore per verificare la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali del subappaltatore, escludendo in tal modo la responsabilità solidale.
 
Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate per i soggetti titolari di partiti IVA (art. 50- bis) – Con decorrenza 1° gennaio 2015, i soggetti titolari di partita IVA potranno comunicare in via telematica, quotidianamente, all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le rettifiche in aumento e diminuzione. I medesimi soggetti potranno, altresì, trasmettere l’ammontare delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. I soggetti che opteranno per l'invio dei dati giornalieri in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

  • saranno esonerati dall'invio annuale dell'elenco clienti e fornitori (cosiddetto "spesometro");
  • saranno esonerati dall'invio della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti " black list ";
  • negli appalti di opere o di servizi, non saranno soggetti, se appaltatori, alla responsabilità solidale per le ritenute d'acconto dei dipendenti del subappaltatore e, se committenti, all'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza della verifica del pagamento delle suddette ritenute da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Con un apposito regolamento attuativo dovranno essere ridefiniti, per tutti i soggetti IVA, i dati da annotare nei registri IVA (vendite, acquisti, corrispettivi), che verranno allineati alle segnalazioni da inviare quotidianamente. Le disposizioni di attuazione della norma in esame, inoltre, saranno adottate con un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del citato regolamento.

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